[Milano] Violazioni CAD e sanzioni nel DL 77/2021

Federico Leva (Nemo) nemowiki at gmail.com
Sat Jun 12 07:19:47 UTC 2021


La pagina 
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale afferma: 
«Percorso Funzione A – Presunte violazioni del CAD. Il regolamento 
relativo a questa funzione è in fase di aggiornamento a seguito delle 
modifiche normative introdotte dall'articolo 41 del Decreto-Legge 31 
maggio 2021, n. 77».

In effetti questo DL introduce poteri investigativi e sanzioni 
apparentemente pressoché automatiche, di almeno 10 k€, piú deferimenti 
disciplinari e blocco dei premi di risultato per i dirigenti 
responsabili nelle amministrazioni. Ci credo poco, a meno che AgID 
assuma una legione di tecnici per applicare per davvero queste 
disposizioni (a partire da AgID stessa, che è la prima a violare 
pressoché tutte le norme pertinenti), però vedremo.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12

ART. 41

          (Violazione degli obblighi di transizione digitale)

   1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
ed  europea,  la  digitalizzazione  dei  cittadini,  delle  pubbliche
amministrazioni e  delle  imprese,  con  specifico  riferimento  alla
realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di  ripresa
o di  resilienza,  nonche'  garantire  il  coordinamento  informativo
statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
regionale  e  locale  e  la  tutela  dei  livelli  essenziali   delle
prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  su  tutto  il
territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo  5,  comma  3,
lett. b-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e'  aggiunto  il
seguente:
                             "Art. 18-bis
          (Violazione degli obblighi di transizione digitale)

     1. L'AgID esercita poteri di  vigilanza,  verifica,  controllo  e
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
ogni  altra  norma  in   materia   di   innovazione   tecnologica   e
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese  quelle
contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale  per  l'informatica
nella  pubblica  amministrazione,  e  procede,  d'ufficio  ovvero  su
segnalazione del difensore civico  digitale,  all'accertamento  delle
relative violazioni da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica,  controllo
e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e  ogni  altra  informazione
strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla  richiesta  di
dati, documenti o informazioni di cui al secondo  periodo  ovvero  la
trasmissione di informazioni o  dati  parziali  o  non  veritieri  e'
punita ai sensi del comma 5,  con  applicazione  della  sanzione  ivi
prevista ridotta della meta'.
     2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma  1,
procede  alla   contestazione   nei   confronti   del   trasgressore,
assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti  difensivi  e
documentazione e per chiedere di essere sentito.
     3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,
assegna al trasgressore un congruo termine perentorio,  proporzionato
rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare  la
condotta agli obblighi previsti dalla normativa  vigente,  segnalando
le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti  disciplinari
di  ciascuna  amministrazione,  nonche'   ai   competenti   organismi
indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni
su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
     4. Le violazioni  accertate  dall'AgID  rilevano  ai  fini  della
misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
dirigenti responsabili e comportano  responsabilita'  dirigenziale  e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli
13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice  e
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
     5. In caso  di  mancata  ottemperanza  alla  richiesta  di  dati,
documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
di violazione degli obblighi previsti dagli  articoli  5,  50,  comma
3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente  Codice,
dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre  2017,
n. 217 e dall'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo  2,  comma
2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di
cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione  amministrativa  pecuniaria
nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si  applica,
per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  articolo,  la
disciplina della legge 24 novembre 1981, n.  689.  I  proventi  delle
sanzioni sono versati in apposito capitolo di  entrata  del  bilancio
dello Stato per essere riassegnati allo  stato  di  previsione  della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il  50
per cento  dell'AgID  e  per  la  restante  parte  al  Fondo  di  cui
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
     6. Contestualmente all'irrogazione della  sanzione  nei  casi  di
violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
segnala la violazione alla struttura della Presidenza  del  Consiglio
dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente
il soggetto  responsabile  a  conformare  la  propria  condotta  agli
obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un  congruo  termine
perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita'  della  violazione,
avvisandolo  che,  in  caso  di   inottemperanza,   potranno   essere
esercitati i poteri sostitutivi  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine,  il
Presidente del Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  valutata  la
gravita' della violazione,  puo'  nominare  un  commissario  ad  acta
incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano
compensi, indennita' o  rimborsi.  Nel  caso  di  inerzia  o  ritardi
riguardanti amministrazioni  locali,  si  procede  all'esercizio  del
potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8  della  legge  5  giugno
2003, n. 131.
     7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina  le  procedure  di
contestazione,  accertamento,  segnalazione   e   irrogazione   delle
sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
     8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente.".
   2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con
lo stesso regolamento sono individuati i termini e le  modalita'  con
cui le amministrazioni devono effettuare  le  migrazioni  di  cui  ai
commi 1 e 1-bis.";
       b)  dopo  il  comma  4-quater,   e'   aggiunto   il   seguente:
"4-quinquies. La violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente
articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai  sensi  dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
   3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
difensore civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della
segnalazione,  la  trasmette  al  Direttore  generale  dell'AgID  per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo  18-bis";  il  quarto,  il
quinto e il sesto periodo sono soppressi.


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