[Milano] Violazioni CAD e sanzioni nel DL 77/2021
Federico Leva (Nemo)
nemowiki at gmail.com
Sat Jun 12 07:19:47 UTC 2021
La pagina
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale afferma:
«Percorso Funzione A – Presunte violazioni del CAD. Il regolamento
relativo a questa funzione è in fase di aggiornamento a seguito delle
modifiche normative introdotte dall'articolo 41 del Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77».
In effetti questo DL introduce poteri investigativi e sanzioni
apparentemente pressoché automatiche, di almeno 10 k€, piú deferimenti
disciplinari e blocco dei premi di risultato per i dirigenti
responsabili nelle amministrazioni. Ci credo poco, a meno che AgID
assuma una legione di tecnici per applicare per davvero queste
disposizioni (a partire da AgID stessa, che è la prima a violare
pressoché tutte le norme pertinenti), però vedremo.
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12
ART. 41
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)
1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche
amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla
realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa
o di resilienza, nonche' garantire il coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il
territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3,
lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e' aggiunto il
seguente:
"Art. 18-bis
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)
1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle
contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica
nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su
segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle
relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo
e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione
strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di
dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e'
punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi
prevista ridotta della meta'.
2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,
procede alla contestazione nei confronti del trasgressore,
assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e
documentazione e per chiedere di essere sentito.
3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,
assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato
rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare la
condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando
le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
di ciascuna amministrazione, nonche' ai competenti organismi
indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni
su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei
dirigenti responsabili e comportano responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati,
documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 50, comma
3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice,
dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017,
n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma
2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di
cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica,
per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la
disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle
sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50
per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di
violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente
il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli
obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine
perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita' della violazione,
avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere
esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la
gravita' della violazione, puo' nominare un commissario ad acta
incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano
compensi, indennita' o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi
riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del
potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di
contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle
sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
vigente.".
2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con
cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai
commi 1 e 1-bis.";
b) dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il seguente:
"4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente
articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo
18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis"; il quarto, il
quinto e il sesto periodo sono soppressi.
More information about the Milano
mailing list