[Milano] Violazioni CAD e sanzioni nel DL 77/2021
Stefano Costa Bot
stefano.costa.bot at gmail.com
Mon Jun 14 12:34:48 UTC 2021
Spiluccando nel sito AgID le richieste ritenute fondate (
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa)
si vede:
- alla data 21/04/2021 sono state registrate 524 richieste
- il livello medio delle richieste è estremamente basico (non c'è il
contatto per il responsabile digitale, non puoi accedere con SPID, etc)
- il 99% delle richieste è verso piccoli enti (ad es., l'Ordine degli
Ingegneri del Comune di xxx)
Anche solo controllare che il singolo l'invito sia stato recepito non è
banale, ed immagino vada per le lunghe...
Come dici tu, vedremo cosa succederà e come, perché le sanzioni non sono
(solo) un atto amministrativo, ma anche politico: se le commini, vuol dire
che hai avuto un placet politico per farlo.
I piccoli enti non contano nulla, il vero test lo si fa sui Ministeri
(l'ultima pratica registrata è stata comminata al Ministero del Lavoro).
Poi sappiamo tutti che nessuna PA è esente da peccato, ma da qualche parte
bisogna pure iniziare. Vedremo.
On Sat, 12 Jun 2021 at 09:20, Federico Leva (Nemo) <nemowiki at gmail.com>
wrote:
> La pagina
> https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale afferma:
> «Percorso Funzione A – Presunte violazioni del CAD. Il regolamento
> relativo a questa funzione è in fase di aggiornamento a seguito delle
> modifiche normative introdotte dall'articolo 41 del Decreto-Legge 31
> maggio 2021, n. 77».
>
> In effetti questo DL introduce poteri investigativi e sanzioni
> apparentemente pressoché automatiche, di almeno 10 k€, piú deferimenti
> disciplinari e blocco dei premi di risultato per i dirigenti
> responsabili nelle amministrazioni. Ci credo poco, a meno che AgID
> assuma una legione di tecnici per applicare per davvero queste
> disposizioni (a partire da AgID stessa, che è la prima a violare
> pressoché tutte le norme pertinenti), però vedremo.
>
>
> https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12
>
> ART. 41
>
> (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
>
> 1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
> ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche
> amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla
> realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa
> o di resilienza, nonche' garantire il coordinamento informativo
> statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
> regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle
> prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il
> territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3,
> lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto
> legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e' aggiunto il
> seguente:
> "Art. 18-bis
> (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
>
> 1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e
> monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
> ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e
> digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle
> contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica
> nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su
> segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle
> relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,
> comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo
> e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
> all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione
> strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di
> dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la
> trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e'
> punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi
> prevista ridotta della meta'.
> 2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
> commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,
> procede alla contestazione nei confronti del trasgressore,
> assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e
> documentazione e per chiedere di essere sentito.
> 3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,
> assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato
> rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare la
> condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando
> le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
> di ciascuna amministrazione, nonche' ai competenti organismi
> indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni
> su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
> 4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della
> misurazione e della valutazione della performance individuale dei
> dirigenti responsabili e comportano responsabilita' dirigenziale e
> disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
> 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
> 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e
> dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
> convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
> 5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati,
> documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
> trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
> di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 50, comma
> 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice,
> dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017,
> n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
> ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
> dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma
> 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di
> cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
> nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica,
> per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la
> disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle
> sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio
> dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della
> spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50
> per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui
> all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
> con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
> 6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di
> violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
> violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
> segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio
> dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
> transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente
> il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli
> obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine
> perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita' della violazione,
> avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere
> esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei
> ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il
> Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per
> l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la
> gravita' della violazione, puo' nominare un commissario ad acta
> incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano
> compensi, indennita' o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi
> riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del
> potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,
> della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
> 2003, n. 131.
> 7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di
> contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle
> sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
> 8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le
> risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
> vigente.".
> 2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
> 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
> 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
> a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
> lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con
> cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai
> commi 1 e 1-bis.";
> b) dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il seguente:
> "4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente
> articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo
> 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
> 3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo
> 2005, n. 82, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
> difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della
> segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per
> l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis"; il quarto, il
> quinto e il sesto periodo sono soppressi.
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