[Milano] Violazioni CAD e sanzioni nel DL 77/2021

Stefano Costa Bot stefano.costa.bot at gmail.com
Mon Jun 14 12:34:48 UTC 2021


Spiluccando nel sito AgID le richieste ritenute fondate (
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa)
si vede:

  - alla data 21/04/2021 sono state registrate 524 richieste
  - il livello medio delle richieste è estremamente basico (non c'è il
contatto per il responsabile digitale, non puoi accedere con SPID, etc)
  - il 99% delle richieste è verso piccoli enti (ad es., l'Ordine degli
Ingegneri del Comune di xxx)

Anche solo controllare che il singolo l'invito sia stato recepito non è
banale, ed immagino vada per le lunghe...
Come dici tu, vedremo cosa succederà e come, perché le sanzioni non sono
(solo) un atto amministrativo, ma anche politico: se le commini, vuol dire
che hai avuto un placet politico per farlo.
I piccoli enti non contano nulla, il vero test lo si fa sui Ministeri
(l'ultima pratica registrata è stata comminata al Ministero del Lavoro).
Poi sappiamo tutti che nessuna PA è esente da peccato, ma da qualche parte
bisogna pure iniziare. Vedremo.

On Sat, 12 Jun 2021 at 09:20, Federico Leva (Nemo) <nemowiki at gmail.com>
wrote:

> La pagina
> https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale afferma:
> «Percorso Funzione A – Presunte violazioni del CAD. Il regolamento
> relativo a questa funzione è in fase di aggiornamento a seguito delle
> modifiche normative introdotte dall'articolo 41 del Decreto-Legge 31
> maggio 2021, n. 77».
>
> In effetti questo DL introduce poteri investigativi e sanzioni
> apparentemente pressoché automatiche, di almeno 10 k€, piú deferimenti
> disciplinari e blocco dei premi di risultato per i dirigenti
> responsabili nelle amministrazioni. Ci credo poco, a meno che AgID
> assuma una legione di tecnici per applicare per davvero queste
> disposizioni (a partire da AgID stessa, che è la prima a violare
> pressoché tutte le norme pertinenti), però vedremo.
>
>
> https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12
>
> ART. 41
>
>           (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
>
>    1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
> ed  europea,  la  digitalizzazione  dei  cittadini,  delle  pubbliche
> amministrazioni e  delle  imprese,  con  specifico  riferimento  alla
> realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di  ripresa
> o di  resilienza,  nonche'  garantire  il  coordinamento  informativo
> statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
> regionale  e  locale  e  la  tutela  dei  livelli  essenziali   delle
> prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  su  tutto  il
> territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo  5,  comma  3,
> lett. b-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  decreto
> legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e'  aggiunto  il
> seguente:
>                              "Art. 18-bis
>           (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
>
>      1. L'AgID esercita poteri di  vigilanza,  verifica,  controllo  e
> monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
> ogni  altra  norma  in   materia   di   innovazione   tecnologica   e
> digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese  quelle
> contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale  per  l'informatica
> nella  pubblica  amministrazione,  e  procede,  d'ufficio  ovvero  su
> segnalazione del difensore civico  digitale,  all'accertamento  delle
> relative violazioni da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
> comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica,  controllo
> e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
> all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e  ogni  altra  informazione
> strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla  richiesta  di
> dati, documenti o informazioni di cui al secondo  periodo  ovvero  la
> trasmissione di informazioni o  dati  parziali  o  non  veritieri  e'
> punita ai sensi del comma 5,  con  applicazione  della  sanzione  ivi
> prevista ridotta della meta'.
>      2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
> commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma  1,
> procede  alla   contestazione   nei   confronti   del   trasgressore,
> assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti  difensivi  e
> documentazione e per chiedere di essere sentito.
>      3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,
> assegna al trasgressore un congruo termine perentorio,  proporzionato
> rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare  la
> condotta agli obblighi previsti dalla normativa  vigente,  segnalando
> le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti  disciplinari
> di  ciascuna  amministrazione,  nonche'   ai   competenti   organismi
> indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni
> su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
>      4. Le violazioni  accertate  dall'AgID  rilevano  ai  fini  della
> misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
> dirigenti responsabili e comportano  responsabilita'  dirigenziale  e
> disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
> 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli
> 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice  e
> dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
> convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
>      5. In caso  di  mancata  ottemperanza  alla  richiesta  di  dati,
> documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
> trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
> di violazione degli obblighi previsti dagli  articoli  5,  50,  comma
> 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente  Codice,
> dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre  2017,
> n. 217 e dall'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
> ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
> dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo  2,  comma
> 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di
> cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione  amministrativa  pecuniaria
> nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si  applica,
> per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  articolo,  la
> disciplina della legge 24 novembre 1981, n.  689.  I  proventi  delle
> sanzioni sono versati in apposito capitolo di  entrata  del  bilancio
> dello Stato per essere riassegnati allo  stato  di  previsione  della
> spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il  50
> per cento  dell'AgID  e  per  la  restante  parte  al  Fondo  di  cui
> all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
> con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
>      6. Contestualmente all'irrogazione della  sanzione  nei  casi  di
> violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
> violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
> segnala la violazione alla struttura della Presidenza  del  Consiglio
> dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
> transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente
> il soggetto  responsabile  a  conformare  la  propria  condotta  agli
> obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un  congruo  termine
> perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita'  della  violazione,
> avvisandolo  che,  in  caso  di   inottemperanza,   potranno   essere
> esercitati i poteri sostitutivi  del  Presidente  del  Consiglio  dei
> ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine,  il
> Presidente del Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per
> l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  valutata  la
> gravita' della violazione,  puo'  nominare  un  commissario  ad  acta
> incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano
> compensi, indennita' o  rimborsi.  Nel  caso  di  inerzia  o  ritardi
> riguardanti amministrazioni  locali,  si  procede  all'esercizio  del
> potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,
> della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8  della  legge  5  giugno
> 2003, n. 131.
>      7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina  le  procedure  di
> contestazione,  accertamento,  segnalazione   e   irrogazione   delle
> sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
>      8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con  le
> risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
> vigente.".
>    2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
> 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
> 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
>        a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con
> lo stesso regolamento sono individuati i termini e le  modalita'  con
> cui le amministrazioni devono effettuare  le  migrazioni  di  cui  ai
> commi 1 e 1-bis.";
>        b)  dopo  il  comma  4-quater,   e'   aggiunto   il   seguente:
> "4-quinquies. La violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente
> articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai  sensi  dell'articolo
> 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
>    3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo
> 2005, n. 82,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
> difensore civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della
> segnalazione,  la  trasmette  al  Direttore  generale  dell'AgID  per
> l'esercizio dei poteri di cui all'articolo  18-bis";  il  quarto,  il
> quinto e il sesto periodo sono soppressi.
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