[Milano] Violazioni CAD e sanzioni nel DL 77/2021
Maria Pia Dall'Armellina
mariapia.dallarmellina at gmail.com
Mon Jun 14 13:23:02 UTC 2021
Segnalo che é ancora in corso l"esposto sul caso citato art 68 e Cad
https://mobile.twitter.com/wikimediaitalia/status/1287722151144038400?lang=bg
Il lun 14 giu 2021, 15:03 Michele <puster at fsfe.org> ha scritto:
> Su Difensore Civico AGID e art.68 CAD c'è un precedente:
>
>
> https://server-nexa.polito.it/piphttps://mobile.twitter.com/wikimediaitalia/status/1287722151144038400ermail/nexa/2021-May/021319.html
> <https://server-nexa.polito.it/pipermail/nexa/2021-May/021319.html>
>
>
>
> On 14/06/21 14:34, Stefano Costa Bot wrote:
> > Spiluccando nel sito AgID le richieste ritenute fondate
> > (
> https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa
> > <
> https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa
> >)
> > si vede:
> >
> > - alla data 21/04/2021 sono state registrate 524 richieste
> > - il livello medio delle richieste è estremamente basico (non c'è il
> > contatto per il responsabile digitale, non puoi accedere con SPID, etc)
> > - il 99% delle richieste è verso piccoli enti (ad es., l'Ordine degli
> > Ingegneri del Comune di xxx)
> >
> > Anche solo controllare che il singolo l'invito sia stato recepito non è
> > banale, ed immagino vada per le lunghe...
> > Come dici tu, vedremo cosa succederà e come, perché le sanzioni non sono
> > (solo) un atto amministrativo, ma anche politico: se le commini, vuol
> > dire che hai avuto un placet politico per farlo.
> > I piccoli enti non contano nulla, il vero test lo si fa sui Ministeri
> > (l'ultima pratica registrata è stata comminata al Ministero del Lavoro).
> > Poi sappiamo tutti che nessuna PA è esente da peccato, ma da qualche
> > parte bisogna pure iniziare. Vedremo.
> >
> > On Sat, 12 Jun 2021 at 09:20, Federico Leva (Nemo) <nemowiki at gmail.com
> > <mailto:nemowiki at gmail.com>> wrote:
> >
> > La pagina
> > https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale
> > <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale>
> > afferma:
> > «Percorso Funzione A – Presunte violazioni del CAD. Il regolamento
> > relativo a questa funzione è in fase di aggiornamento a seguito delle
> > modifiche normative introdotte dall'articolo 41 del Decreto-Legge 31
> > maggio 2021, n. 77».
> >
> > In effetti questo DL introduce poteri investigativi e sanzioni
> > apparentemente pressoché automatiche, di almeno 10 k€, piú
> deferimenti
> > disciplinari e blocco dei premi di risultato per i dirigenti
> > responsabili nelle amministrazioni. Ci credo poco, a meno che AgID
> > assuma una legione di tecnici per applicare per davvero queste
> > disposizioni (a partire da AgID stessa, che è la prima a violare
> > pressoché tutte le norme pertinenti), però vedremo.
> >
> >
> https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12
> > <
> https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12
> >
> >
> > ART. 41
> >
> > (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
> >
> > 1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale
> italiana
> > ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche
> > amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla
> > realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa
> > o di resilienza, nonche' garantire il coordinamento informativo
> > statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,
> > regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle
> > prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il
> > territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3,
> > lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto
> > legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e' aggiunto il
> > seguente:
> > "Art. 18-bis
> > (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
> >
> > 1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo
> e
> > monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
> > ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e
> > digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle
> > contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica
> > nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su
> > segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle
> > relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,
> > comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo
> > e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
> > all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione
> > strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di
> > dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la
> > trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e'
> > punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi
> > prevista ridotta della meta'.
> > 2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono
> state
> > commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,
> > procede alla contestazione nei confronti del trasgressore,
> > assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e
> > documentazione e per chiedere di essere sentito.
> > 3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni
> contestate,
> > assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato
> > rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare la
> > condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando
> > le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari
> > di ciascuna amministrazione, nonche' ai competenti organismi
> > indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni
> > su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
> > 4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini
> della
> > misurazione e della valutazione della performance individuale dei
> > dirigenti responsabili e comportano responsabilita' dirigenziale e
> > disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo
> > 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli
> > 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e
> > dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
> > convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
> > 5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di
> dati,
> > documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
> > trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
> > di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 50, comma
> > 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice,
> > dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017,
> > n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
> > ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
> > dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma
> > 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di
> > cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria
> > nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica,
> > per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la
> > disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle
> > sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio
> > dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della
> > spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50
> > per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui
> > all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
> > con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
> > 6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi
> di
> > violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
> > violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
> > segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio
> > dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la
> > transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente
> > il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli
> > obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine
> > perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita' della violazione,
> > avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere
> > esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei
> > ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il
> > Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per
> > l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la
> > gravita' della violazione, puo' nominare un commissario ad acta
> > incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano
> > compensi, indennita' o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi
> > riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del
> > potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,
> > della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno
> > 2003, n. 131.
> > 7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure
> di
> > contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle
> > sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
> > 8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con
> le
> > risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
> > vigente.".
> > 2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,
> n.
> > 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
> > 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
> > a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
> "Con
> > lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con
> > cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai
> > commi 1 e 1-bis.";
> > b) dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il
> seguente:
> > "4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente
> > articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo
> > 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
> > 3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7
> marzo
> > 2005, n. 82, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
> > difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della
> > segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per
> > l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis"; il quarto, il
> > quinto e il sesto periodo sono soppressi.
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