[Milano] Violazioni CAD e sanzioni nel DL 77/2021

Maria Pia Dall'Armellina mariapia.dallarmellina at gmail.com
Mon Jun 14 13:23:02 UTC 2021


Segnalo che é ancora in corso l"esposto sul caso citato art 68 e Cad
https://mobile.twitter.com/wikimediaitalia/status/1287722151144038400?lang=bg

Il lun 14 giu 2021, 15:03 Michele <puster at fsfe.org> ha scritto:

> Su Difensore Civico AGID e art.68 CAD c'è un precedente:
>
>
> https://server-nexa.polito.it/piphttps://mobile.twitter.com/wikimediaitalia/status/1287722151144038400ermail/nexa/2021-May/021319.html
> <https://server-nexa.polito.it/pipermail/nexa/2021-May/021319.html>
>
>
>
> On 14/06/21 14:34, Stefano Costa Bot wrote:
> > Spiluccando nel sito AgID le richieste ritenute fondate
> > (
> https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa
> > <
> https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa
> >)
> > si vede:
> >
> >   - alla data 21/04/2021 sono state registrate 524 richieste
> >   - il livello medio delle richieste è estremamente basico (non c'è il
> > contatto per il responsabile digitale, non puoi accedere con SPID, etc)
> >   - il 99% delle richieste è verso piccoli enti (ad es., l'Ordine degli
> > Ingegneri del Comune di xxx)
> >
> > Anche solo controllare che il singolo l'invito sia stato recepito non è
> > banale, ed immagino vada per le lunghe...
> > Come dici tu, vedremo cosa succederà e come, perché le sanzioni non sono
> > (solo) un atto amministrativo, ma anche politico: se le commini, vuol
> > dire che hai avuto un placet politico per farlo.
> > I piccoli enti non contano nulla, il vero test lo si fa sui Ministeri
> > (l'ultima pratica registrata è stata comminata al Ministero del Lavoro).
> > Poi sappiamo tutti che nessuna PA è esente da peccato, ma da qualche
> > parte bisogna pure iniziare. Vedremo.
> >
> > On Sat, 12 Jun 2021 at 09:20, Federico Leva (Nemo) <nemowiki at gmail.com
> > <mailto:nemowiki at gmail.com>> wrote:
> >
> >     La pagina
> >     https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale
> >     <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale>
> >     afferma:
> >     «Percorso Funzione A – Presunte violazioni del CAD. Il regolamento
> >     relativo a questa funzione è in fase di aggiornamento a seguito delle
> >     modifiche normative introdotte dall'articolo 41 del Decreto-Legge 31
> >     maggio 2021, n. 77».
> >
> >     In effetti questo DL introduce poteri investigativi e sanzioni
> >     apparentemente pressoché automatiche, di almeno 10 k€, piú
> deferimenti
> >     disciplinari e blocco dei premi di risultato per i dirigenti
> >     responsabili nelle amministrazioni. Ci credo poco, a meno che AgID
> >     assuma una legione di tecnici per applicare per davvero queste
> >     disposizioni (a partire da AgID stessa, che è la prima a violare
> >     pressoché tutte le norme pertinenti), però vedremo.
> >
> >
> https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12
> >     <
> https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12
> >
> >
> >     ART. 41
> >
> >               (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
> >
> >        1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale
> italiana
> >     ed  europea,  la  digitalizzazione  dei  cittadini,  delle  pubbliche
> >     amministrazioni e  delle  imprese,  con  specifico  riferimento  alla
> >     realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di  ripresa
> >     o di  resilienza,  nonche'  garantire  il  coordinamento  informativo
> >     statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
> >     regionale  e  locale  e  la  tutela  dei  livelli  essenziali   delle
> >     prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  su  tutto  il
> >     territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo  5,  comma  3,
> >     lett. b-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  decreto
> >     legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e'  aggiunto  il
> >     seguente:
> >                                  "Art. 18-bis
> >               (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
> >
> >          1. L'AgID esercita poteri di  vigilanza,  verifica,  controllo
> e
> >     monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
> >     ogni  altra  norma  in   materia   di   innovazione   tecnologica   e
> >     digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese  quelle
> >     contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale  per  l'informatica
> >     nella  pubblica  amministrazione,  e  procede,  d'ufficio  ovvero  su
> >     segnalazione del difensore civico  digitale,  all'accertamento  delle
> >     relative violazioni da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
> >     comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica,  controllo
> >     e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
> >     all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e  ogni  altra  informazione
> >     strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla  richiesta  di
> >     dati, documenti o informazioni di cui al secondo  periodo  ovvero  la
> >     trasmissione di informazioni o  dati  parziali  o  non  veritieri  e'
> >     punita ai sensi del comma 5,  con  applicazione  della  sanzione  ivi
> >     prevista ridotta della meta'.
> >          2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono
> state
> >     commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma  1,
> >     procede  alla   contestazione   nei   confronti   del   trasgressore,
> >     assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti  difensivi  e
> >     documentazione e per chiedere di essere sentito.
> >          3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni
> contestate,
> >     assegna al trasgressore un congruo termine perentorio,  proporzionato
> >     rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare  la
> >     condotta agli obblighi previsti dalla normativa  vigente,  segnalando
> >     le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti  disciplinari
> >     di  ciascuna  amministrazione,  nonche'   ai   competenti   organismi
> >     indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni
> >     su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
> >          4. Le violazioni  accertate  dall'AgID  rilevano  ai  fini
> della
> >     misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
> >     dirigenti responsabili e comportano  responsabilita'  dirigenziale  e
> >     disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
> >     30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli
> >     13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice  e
> >     dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
> >     convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
> >          5. In caso  di  mancata  ottemperanza  alla  richiesta  di
> dati,
> >     documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
> >     trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
> >     di violazione degli obblighi previsti dagli  articoli  5,  50,  comma
> >     3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente  Codice,
> >     dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre  2017,
> >     n. 217 e dall'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
> >     ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
> >     dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo  2,  comma
> >     2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di
> >     cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione  amministrativa  pecuniaria
> >     nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si  applica,
> >     per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  articolo,  la
> >     disciplina della legge 24 novembre 1981, n.  689.  I  proventi  delle
> >     sanzioni sono versati in apposito capitolo di  entrata  del  bilancio
> >     dello Stato per essere riassegnati allo  stato  di  previsione  della
> >     spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il  50
> >     per cento  dell'AgID  e  per  la  restante  parte  al  Fondo  di  cui
> >     all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
> >     con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
> >          6. Contestualmente all'irrogazione della  sanzione  nei  casi
> di
> >     violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
> >     violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
> >     segnala la violazione alla struttura della Presidenza  del  Consiglio
> >     dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
> >     transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente
> >     il soggetto  responsabile  a  conformare  la  propria  condotta  agli
> >     obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un  congruo  termine
> >     perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita'  della  violazione,
> >     avvisandolo  che,  in  caso  di   inottemperanza,   potranno   essere
> >     esercitati i poteri sostitutivi  del  Presidente  del  Consiglio  dei
> >     ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine,  il
> >     Presidente del Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per
> >     l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  valutata  la
> >     gravita' della violazione,  puo'  nominare  un  commissario  ad  acta
> >     incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano
> >     compensi, indennita' o  rimborsi.  Nel  caso  di  inerzia  o  ritardi
> >     riguardanti amministrazioni  locali,  si  procede  all'esercizio  del
> >     potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,
> >     della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8  della  legge  5  giugno
> >     2003, n. 131.
> >          7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina  le  procedure
> di
> >     contestazione,  accertamento,  segnalazione   e   irrogazione   delle
> >     sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
> >          8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con
> le
> >     risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
> >     vigente.".
> >        2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,
> n.
> >     179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
> >     221, sono apportate le seguenti modificazioni:
> >            a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
> "Con
> >     lo stesso regolamento sono individuati i termini e le  modalita'  con
> >     cui le amministrazioni devono effettuare  le  migrazioni  di  cui  ai
> >     commi 1 e 1-bis.";
> >            b)  dopo  il  comma  4-quater,   e'   aggiunto   il
>  seguente:
> >     "4-quinquies. La violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente
> >     articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai  sensi  dell'articolo
> >     18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
> >        3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7
> marzo
> >     2005, n. 82,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
> >     difensore civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della
> >     segnalazione,  la  trasmette  al  Direttore  generale  dell'AgID  per
> >     l'esercizio dei poteri di cui all'articolo  18-bis";  il  quarto,  il
> >     quinto e il sesto periodo sono soppressi.
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