[Milano] Violazioni CAD e sanzioni nel DL 77/2021

Michele puster at fsfe.org
Mon Jun 14 13:02:58 UTC 2021


Su Difensore Civico AGID e art.68 CAD c'è un precedente:

https://server-nexa.polito.it/pipermail/nexa/2021-May/021319.html



On 14/06/21 14:34, Stefano Costa Bot wrote:
> Spiluccando nel sito AgID le richieste ritenute fondate
> (https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa
> <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa>)
> si vede:
> 
>   - alla data 21/04/2021 sono state registrate 524 richieste
>   - il livello medio delle richieste è estremamente basico (non c'è il
> contatto per il responsabile digitale, non puoi accedere con SPID, etc)
>   - il 99% delle richieste è verso piccoli enti (ad es., l'Ordine degli
> Ingegneri del Comune di xxx)
> 
> Anche solo controllare che il singolo l'invito sia stato recepito non è
> banale, ed immagino vada per le lunghe...
> Come dici tu, vedremo cosa succederà e come, perché le sanzioni non sono
> (solo) un atto amministrativo, ma anche politico: se le commini, vuol
> dire che hai avuto un placet politico per farlo.
> I piccoli enti non contano nulla, il vero test lo si fa sui Ministeri
> (l'ultima pratica registrata è stata comminata al Ministero del Lavoro).
> Poi sappiamo tutti che nessuna PA è esente da peccato, ma da qualche
> parte bisogna pure iniziare. Vedremo.
> 
> On Sat, 12 Jun 2021 at 09:20, Federico Leva (Nemo) <nemowiki at gmail.com
> <mailto:nemowiki at gmail.com>> wrote:
> 
>     La pagina
>     https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale
>     <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale>
>     afferma:
>     «Percorso Funzione A – Presunte violazioni del CAD. Il regolamento
>     relativo a questa funzione è in fase di aggiornamento a seguito delle
>     modifiche normative introdotte dall'articolo 41 del Decreto-Legge 31
>     maggio 2021, n. 77».
> 
>     In effetti questo DL introduce poteri investigativi e sanzioni
>     apparentemente pressoché automatiche, di almeno 10 k€, piú deferimenti
>     disciplinari e blocco dei premi di risultato per i dirigenti
>     responsabili nelle amministrazioni. Ci credo poco, a meno che AgID
>     assuma una legione di tecnici per applicare per davvero queste
>     disposizioni (a partire da AgID stessa, che è la prima a violare
>     pressoché tutte le norme pertinenti), però vedremo.
> 
>     https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12
>     <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12>
> 
>     ART. 41
> 
>               (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
> 
>        1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana
>     ed  europea,  la  digitalizzazione  dei  cittadini,  delle  pubbliche
>     amministrazioni e  delle  imprese,  con  specifico  riferimento  alla
>     realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di  ripresa
>     o di  resilienza,  nonche'  garantire  il  coordinamento  informativo
>     statistico  e  informatico  dei  dati  dell'amministrazione  statale,
>     regionale  e  locale  e  la  tutela  dei  livelli  essenziali   delle
>     prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  su  tutto  il
>     territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo  5,  comma  3,
>     lett. b-bis),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al  decreto
>     legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e'  aggiunto  il
>     seguente:
>                                  "Art. 18-bis
>               (Violazione degli obblighi di transizione digitale)
> 
>          1. L'AgID esercita poteri di  vigilanza,  verifica,  controllo  e
>     monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di
>     ogni  altra  norma  in   materia   di   innovazione   tecnologica   e
>     digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese  quelle
>     contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale  per  l'informatica
>     nella  pubblica  amministrazione,  e  procede,  d'ufficio  ovvero  su
>     segnalazione del difensore civico  digitale,  all'accertamento  delle
>     relative violazioni da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
>     comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica,  controllo
>     e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui
>     all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e  ogni  altra  informazione
>     strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla  richiesta  di
>     dati, documenti o informazioni di cui al secondo  periodo  ovvero  la
>     trasmissione di informazioni o  dati  parziali  o  non  veritieri  e'
>     punita ai sensi del comma 5,  con  applicazione  della  sanzione  ivi
>     prevista ridotta della meta'.
>          2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state
>     commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma  1,
>     procede  alla   contestazione   nei   confronti   del   trasgressore,
>     assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti  difensivi  e
>     documentazione e per chiedere di essere sentito.
>          3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,
>     assegna al trasgressore un congruo termine perentorio,  proporzionato
>     rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare  la
>     condotta agli obblighi previsti dalla normativa  vigente,  segnalando
>     le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti  disciplinari
>     di  ciascuna  amministrazione,  nonche'   ai   competenti   organismi
>     indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni
>     su apposita area del proprio sito internet istituzionale.
>          4. Le violazioni  accertate  dall'AgID  rilevano  ai  fini  della
>     misurazione e della valutazione  della  performance  individuale  dei
>     dirigenti responsabili e comportano  responsabilita'  dirigenziale  e
>     disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto  legislativo
>     30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli
>     13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice  e
>     dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,
>     convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
>          5. In caso  di  mancata  ottemperanza  alla  richiesta  di  dati,
>     documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di
>     trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'
>     di violazione degli obblighi previsti dagli  articoli  5,  50,  comma
>     3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente  Codice,
>     dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre  2017,
>     n. 217 e dall'articolo 33-septies,  comma  4,  del  decreto-legge  18
>     ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
>     dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo  2,  comma
>     2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di
>     cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione  amministrativa  pecuniaria
>     nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si  applica,
>     per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  articolo,  la
>     disciplina della legge 24 novembre 1981, n.  689.  I  proventi  delle
>     sanzioni sono versati in apposito capitolo di  entrata  del  bilancio
>     dello Stato per essere riassegnati allo  stato  di  previsione  della
>     spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il  50
>     per cento  dell'AgID  e  per  la  restante  parte  al  Fondo  di  cui
>     all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
>     con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
>          6. Contestualmente all'irrogazione della  sanzione  nei  casi  di
>     violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di
>     violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID
>     segnala la violazione alla struttura della Presidenza  del  Consiglio
>     dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
>     transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente
>     il soggetto  responsabile  a  conformare  la  propria  condotta  agli
>     obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un  congruo  termine
>     perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita'  della  violazione,
>     avvisandolo  che,  in  caso  di   inottemperanza,   potranno   essere
>     esercitati i poteri sostitutivi  del  Presidente  del  Consiglio  dei
>     ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine,  il
>     Presidente del Consiglio dei ministri  o  il  Ministro  delegato  per
>     l'innovazione tecnologica e  la  transizione  digitale,  valutata  la
>     gravita' della violazione,  puo'  nominare  un  commissario  ad  acta
>     incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano
>     compensi, indennita' o  rimborsi.  Nel  caso  di  inerzia  o  ritardi
>     riguardanti amministrazioni  locali,  si  procede  all'esercizio  del
>     potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,
>     della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8  della  legge  5  giugno
>     2003, n. 131.
>          7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina  le  procedure  di
>     contestazione,  accertamento,  segnalazione   e   irrogazione   delle
>     sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.
>          8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con  le
>     risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione
>     vigente.".
>        2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
>     179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
>     221, sono apportate le seguenti modificazioni:
>            a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con
>     lo stesso regolamento sono individuati i termini e le  modalita'  con
>     cui le amministrazioni devono effettuare  le  migrazioni  di  cui  ai
>     commi 1 e 1-bis.";
>            b)  dopo  il  comma  4-quater,   e'   aggiunto   il   seguente:
>     "4-quinquies. La violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente
>     articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai  sensi  dell'articolo
>     18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".
>        3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo
>     2005, n. 82,  il  terzo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il
>     difensore civico,  accertata  la  non  manifesta  infondatezza  della
>     segnalazione,  la  trasmette  al  Direttore  generale  dell'AgID  per
>     l'esercizio dei poteri di cui all'articolo  18-bis";  il  quarto,  il
>     quinto e il sesto periodo sono soppressi.
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