[Milano] Parte la trasposizione della direttiva copyright

Federico Leva (Nemo) nemowiki at gmail.com
Wed May 6 20:45:30 UTC 2020


(scusate il crossposting)

Domani in commissione UE al Senato partono le audizioni sulla 
trasposizione della direttiva copyright del 2019, o meglio sull'art. 9 
del DDL 1721 di delegazione europea che deve dare mandato al ministero 
di preparare la trasposizione.

Oggi Wikimedia Italia ha pubblicato le linee guida di Communia per la 
trasposizione di una buona parte degli articoli della direttiva, che 
riguarda ogni genere di attività culturale o in Rete:

<https://www.wikimedia.it/direttiva-copyright-le-linee-guida-di-communia-per-un-recepimento-che-tuteli-i-diritti-degli-utenti/>

<https://meta.wikimedia.org/wiki/EU_policy/Implementation/Guidelines/All/it>

Speriamo siano utili. Con questo comincia un lavoro sul fronte nazionale 
che durerà fino al 2021 e che probabilmente avrà una coda per qualche 
altro anno. Avremo bisogno di ogni aiuto possibile. Servirà una 
massiccia campagna di educazione, perché politici e mezzi di 
comunicazione hanno passato gli ultimi 5-7 anni a diseducare la 
popolazione dicendo che si tratta solo di una battaglia fra Google e gli 
editori.

So che leggersi 40 pagine di direttiva e poi centinaia di pagine di 
linee guida non è il passatempo preferito della maggior parte della 
popolazione, quindi suggerisco di consumarle a pezzi. Propongo due 
esercizi d'esempio che ciascuno può svolgere anche in 10-30 minuti e che 
secondo me possono renderci collettivamente più pronti.

1) Scegliere un articolo della direttiva, leggere nelle linee guida la 
sezione "In breve" e poi una sottosezione della sezione "La migliore 
attuazione". Sintetizzarla a un/una collega e spiegare perché è importante.

(Per esempio io prenderei l'art. 14, 
<https://meta.wikimedia.org/?oldid=20046264#La_definizione_di_opera_delle_arti_visive>: 
perché è importante includere le opere 3D?)

2) Idem, ma prendere la sezione "Come adattare queste linee guida a 
livello locale", sottosezione "Costruire relazioni". Bonus: scegliere un 
gruppo di persone interessato al punto (a parte i nostri soliti alleati 
del movimento della cultura libera), pensare a quale sia 
l'organizzazione o persona che conoscete meglio appartenente o collegata 
a tale gruppo e come potrebbe essere convinta dell'importanza 
dell'argomento.

(Per esempio io prenderei l'art. 5, 
<https://meta.wikimedia.org/?oldid=20046264#Costruire_relazioni>, e mi 
chiederei quali insegnanti conosco abbastanza bene da poter infliggere 
loro una discussione sull'argomento.)

Grazie,
	Federico

P.s.: Segue il testo dell'art. 9 proposto dal governo, per chi vuole 
risparmiarsi una manciata di clic nel sito del Senato:

Art. 9.

(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 
2019/790, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico 
digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE)

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 
2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, il 
Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui 
all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti princìpi e 
criteri direttivi specifici:

a) applicare la definizione di « istituti di tutela del patrimonio 
culturale », nell'accezione più ampia possibile, al fine di favorire 
l'accesso ai beni ivi custoditi;

b) disciplinare le eccezioni o limitazioni ai fini dell'estrazione di 
testo e dati di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/790, 
garantendo adeguati livelli di sicurezza delle reti e delle banche dati 
nonché definire l'accesso legale e i requisiti dei soggetti coinvolti;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della 
direttiva (UE) 2019/790, che consente di escludere o limitare 
l'applicazione dell'eccezione o limitazione di cui al paragrafo 1 del 
medesimo articolo, per determinati utilizzi o tipi di opere o altri 
materiali;

d) stabilire le procedure che permettono ai titolari dei diritti che non 
abbiano autorizzato gli organismi di gestione collettiva a 
rappresentarli di escludere le loro opere o altri materiali dal 
meccanismo di concessione delle licenze di cui all'articolo 8, paragrafo 
1, della direttiva (UE) 2019/790 o dall'applicazione dell'eccezione o 
limitazione di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;

e) esercitare l'opzione di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della 
direttiva (UE) 2019/790, che consente di stabilire requisiti specifici 
per determinare se un'opera e altri materiali possano essere considerati 
fuori commercio;

f) individuare la disciplina applicabile nel caso l'opera, oltre ad 
essere fuori commercio ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 
2019/790, sia anche « orfana » e quindi soggetta alle disposizioni della 
direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
ottobre 2012;

g) prevedere, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 
(UE) 2019/790, ulteriori misure di pubblicità a favore dei titolari dei 
diritti oltre quelle previste dal paragrafo 1 del medesimo articolo;

h) prevedere, ai sensi dell'articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790, 
che nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere 
giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società 
dell'informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori, 
tenendo in debita considerazione i diritti degli autori di tali 
pubblicazioni;

i) definire il concetto di « estratti molto brevi » in modo da non 
pregiudicare la libera circolazione delle informazioni;

l) definire la quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per 
l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico di cui 
all'articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2019/790, destinata 
agli autori, tenendo in particolare considerazione i diritti di questi 
ultimi;

m) definire la quota del compenso di cui all'articolo 16 della direttiva 
(UE) 2019/ 790 spettante agli editori nel caso l'opera sia utilizzata in 
virtù di un'eccezione o di una limitazione, tenuti in debito conto i 
diritti degli autori;

n) definire le attività di cui all'articolo 17, paragrafo 4, della 
direttiva (UE) 2019/790, con particolare riferimento al livello di 
diligenza richiesto al fine di ritenere integrato il criterio dei 
« massimi sforzi », nel rispetto del principio di ragionevolezza;

o) individuare la disciplina relativa ai reclami e ai ricorsi di cui 
all'articolo 17, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2019/790, ivi 
compreso l'organismo preposto alla gestione delle rispettive procedure;

p) stabilire le modalità e i criteri del meccanismo di adeguamento 
contrattuale previsto in mancanza di un accordo di contrattazione 
collettiva applicabile, di cui all'articolo 20 della direttiva (UE) 
2019/790;

q) stabilire le modalità e i criteri, anche variabili in base ai diversi 
settori e al genere di opera, per l'esercizio del diritto di revoca di 
cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/790.



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