[Milano] Delibera AGCOM per il libero utilizzo di modem dell'utente

Stefano Costa Bot stefano.costa.bot at gmail.com
Thu Oct 4 15:14:25 UTC 2018


Ciao a tutti,

   metto qui parte del testo della delibera (testo integrale disponibile in
[1]), con i miei commenti e per (spero) vostra comodità.

[1]
https://www.agcom.it/documents/10179/11192137/Delibera+348-18-CONS/287e7736-a3f0-4fc1-ae7b-0e33532802a0?version=1.0

Sintesi del provvedimento AGCOM con i miei commenti (dopo '>')

Pag 2 (Premesse varie):
CONSIDERATI i contributi pervenuti dalle associazioni di categoria,
Associazione dei fabbricanti di terminali di telecomunicazione (VTKE),
Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), Associazione Provider
Indipendenti (Assoprovider), Associazione Italiana Retailer
Elettrodomestici Specializzati (AIRES), Confartigianato Antennisti, Free
Software Foundation Europe e.V., nonché di Asso-Consum, Movimento Difesa
Cittadino, Associazione copernicani oltre che da singole persone fisiche;

> Il nostro documento è stato letto :-)

Pag 8:
Nessuna limitazione alla libertà di uso delle apparecchiature terminali di
accesso ad Internet può, dunque, essere imposta contrattualmente agli
utenti, ai quali spetta il diritto di scegliere se acquistare in proprio il
terminale o utilizzare il terminale fornito dall’operatore. In altri
termini, gli operatori non possono obbligare gli utenti ad utilizzare il
proprio terminale di accesso ad Internet, ma si devono limitare ad offrirne
la fornitura, informando l’utente di eventuali restrizioni. Resta comunque
impregiudicata la facoltà dell’utente di accettare la sola fornitura del
solo servizio di comunicazioni elettroniche senza la fornitura del
terminale.

> Nero su bianco, il router libero è normativamente possibile! Sono
possibili
> restrizioni d'uso, ma vanno giustificate.

Pag 9:
Occorre inoltre rilevare che attualmente sono largamente diffuse offerte che
prevedano l’abbinamento del servizio di accesso ad Internet con altre
tipologie di servizi aggiuntivi che utilizzano la rete IP (ad es. telefonia
VoIP o IPTV), per i
quali viene fornita un’unica apparecchiatura terminale che assolve
molteplici
funzioni (ad esempio modem, router ed access gateway VoIP). Orbene, si
reputa che la scelta da parte di un utente di utilizzare un’apparecchiatura
terminale procurata autonomamente in luogo di quella fornita dall’operatore
non debba pregiudicare la fruizione dei servizi compresi nell’offerta
commerciale, in quanto, viceversa, risulterebbe condizionata la libertà di
scelta dell’apparecchiatura terminale.

> Qui si precisano meglio i confini pratici descritti come premessa sopra.
> Questa precisazione è sicuramente frutto delle richieste venute dal basso
> (da noi e diversi altri). Solo cose belle per noi.

Pag 11 (decreto vero e proprio):
1. I fornitori di apparecchiature terminali all’utente finale assicurano
anche
attraverso i canali di distribuzione, il proprio sito web o le piattaforme
di vendita
online, la diffusione di informazioni utili per il riconoscimento del
prodotto,
l’accesso e la configurazione.

> Questa è una delle novità normative.
> Speriamo non si fermi allo stadio di buone intenzioni.

Pag 12:
3. I fornitori di servizi di accesso ad Internet consentono agli utenti
finali la corretta configurazione dei parametri del terminale che siano
necessari per la fruizione di servizi di connettività attraverso almeno una
delle seguenti modalità:
a) attraverso un protocollo standard per l’autoconfigurazione dell’apparato,
specificando sul proprio sito web la lista aggiornata degli apparati
presenti sul
mercato compatibili con tale meccanismo;
b) fornendo all’utente finale le specifiche e tutti i parametri necessari
per la
corretta configurazione del servizio sul proprio apparato. In tal caso, tali
parametri dovranno essere resi disponibili senza oneri aggiuntivi attraverso
almeno due delle seguenti modalità:
i. in allegato ai documenti contrattuali;
ii. in una comunicazione scritta inviata all’utente finale al più tardi
all’atto
dell’attivazione del servizio (ad es. welcome letter);
iii. nell’area riservata dell’utente sul sito web dell’operatore;
iv. gratuitamente, attraverso il call center dell’operatore

> Questa è la "ciccia" del provvedimento.
> La via più seguita dagli ISP sarà sicuramente la b) e nella fattispecie
> la i (la ii non la considero neppure realistica) o la iii.

4. In caso di offerte che prevedano l’abbinamento di servizi di accesso ad
Internet con servizi aggiuntivi che utilizzano la rete IP, i fornitori di
accesso alla rete garantiscono agli utenti finali la possibilità di
scegliere ed utilizzare le
apparecchiature terminali senza oneri economici aggiuntivi non giustificati
da
vincoli tecnici opportunamente motivati, né pregiudizi in termini di
ritardi,
interruzioni, impedimenti o deterioramenti nella qualità e nell’accesso ai
servizi
compresi nell’offerta commerciale

> Voilà, siamo serviti ufficialmente!

5. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori del
servizio di accesso alla rete, qualora forniscano l’apparecchiatura
terminale in modalità integrata rispetto al collegamento di rete, sono
tenuti a indicare nel contratto di
abbonamento, in modo chiaro e facilmente comprensibile:
a) eventuali restrizioni, opportunamente motivate ed approvate
dall’Autorità,
imposte all’utilizzo delle apparecchiature terminali fornite, anche con
riferimento all’effettivo impiego di apparecchiature terminali scelte
autonomamente dall’utente;
b) informazioni sulle procedure poste in essere e le operazioni di misura e
gestione dei dati di consumo attraverso il collegamento all’apparecchiatura
terminale;
c) i servizi accessori di installazione, collaudo e manutenzione
dell’apparecchiatura terminale, in maniera separata rispetto al servizio di
attivazione e fornitura del collegamento.

> Questa pure è una sezione interessante perché impone una
> best practice agli ISP, rendendo meno una giungla l'ecosistema internet
> italico.
> Ci vorrà del bel tempo per l'attuazione ma normativamente le pezze di
> appoggio ci sono per fare un buon lavoro.

Pag 13: Condizioni offerta
b) I fornitori di servizi di accesso ad Internet formulano, per ciascuna
offerta
commerciale che prevede la fornitura dei servizi di accesso alla rete
Internet
in abbinamento con un’apparecchiatura terminale, un’offerta corrispondente
che non includa quest’ultima ed i relativi costi. In alternativa, rendono
opzionale la fornitura dell’apparecchiatura terminale.

> OK, se non prendo il modem non lo pago :-)

Pag 14 (disposizioni transitorie):
1. I fornitori di servizi di accesso ad Internet, entro 120 giorni dalla
pubblicazione
del presente atto, limitatamente ai contratti in essere che prevedono
l’utilizzo
obbligatorio del terminale a titolo oneroso per l’utente finale:
a. Propongono all’utente la variazione senza oneri della propria offerta in
una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura
dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli
l’utilizzo attraverso l’imputazione di costi del bene o dei servizi
correlati
al terminale nella fatturazione;

> valido per i contratti in essere! Poi vedremo le varie eccezioni
legali....
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