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Carlo Piana carlo at piana.eu
Wed Aug 30 18:51:15 CEST 2017


Maria Pia, interpreti bene, in effetti stiamo dicendo sostanzialmente le
stesse cose, da due lati diversi.

Posto che nessuno, neanche il MISE, mette in dubbio che questo codice
debba essere mostrato pubblicamente, si tratta di vedere non solo e non
soltanto se lo debba fare in esecuzione di un accesso civico oppure sua
sponte, ma cosa succede se non dovesse farlo.

Se invece che darlo a noi lo pubblica su un repository pubblico, questa
è per noi una forma equivalente.

Se dice "sì è vero, devo farlo, e un giorno lo farò", invece, bisogna
vedere che tipo di comportamento illecito compie. Se si tratta di un
silenzio rifiuto, o inadempimento, bisogna fare un ricorso al TAR per
inadempimento di un atto dovuto dall'amministrazione. Se si tratta di un
non adempimento di un accesso civico, sempre al TAR si va, ma si tratta
di una procedura con costi e tempi diversi (a memoria) e non sono
nemmeno sicuro serva un avvocato (una volta ne avevo anche scritto su
Diritto e Giustizia, ma non mi ricoro una fava).

Per cui meglio prevenire che curare. Se gli diciamo "tutto bello, ma
guardate che il MiSE dice cavolate per questo e quello, comunque è un
accesso civico,", magari si convincono che abbiamo una chance in più di
rompergli le balle in giudizio se non adempiono, perché la soglia è più
bassa.

Sarebbe una delle prime concrete applicazioni in tema, per cui faremmo
anche un po' di scuola.

Carlo


On 30/08/2017 18:40, Maria Pia Dall'Armellina wrote:
> Non vorrei aver interpretato male il burocratichese adottato
> nell'ultima parte della risposta. Mi sembra di aver intuito che la
> Ditta infratel, essendo detentrice del codice può riservarsi la
> discrezionalità di mostrare il codice, in quanto come "dato" non é
> ascrivibile a un documento come prescritto dal foia. Tuttavia essendo
> stato commissionato da una pubblica amministrazione é soggetto all'
> art 69 del CAD. Quindi bisogna vedere come infratel intende far cadere
> il piatto della bilancia.. 
> Questo mi par di capire, ma quasi sicuramente mi posso sbagliare. 
>
> Il 30 ago 2017 18:18, "Carlo Piana" <carlo at piana.eu
> <mailto:carlo at piana.eu>> ha scritto:
>
>     On 30/08/2017 17:53, Michele wrote:
>>     Hanno risposto dal MISE. Dicono che bisogna chiedere a Infratel Italia Spa.
>>     Hanno provveduto loro a girare la comunicazione di accesso agli atti, ma
>>     riparte da oggi il termine di 30gg.
>>     Allego PDF.
>>
>>     Ciao,
>>     Michele
>>
>>
>>     _______________________________________________
>>     Milano mailing list
>>     Milano at lists.fsfe.org <mailto:Milano at lists.fsfe.org>
>>     https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/milano
>>     <https://lists.fsfe.org/mailman/listinfo/milano>
>
>
>     La valutazione che non sia "documento, dato o informazione" mi
>     sembra peregrina, e già se non erro abbiamo giurisprudenza.
>
>     Comunque affermano che è soggetto a pubblicazione ex art. 69 CAD
>     (corretto) per cui, che differenza fa? E soprattutto, visto che è
>     prevista l'ostensione pubblica, perché mai non dovrebbe applicarsi
>     apputo l'accesso civico pre-FOIA, che tende a far eseguire gli
>     obblighi di ostensione pubblica quando essi non avvengano?
>
>     Mi sa che o loro o io non abbiamo letto bene quello che scrive
>     l'ANAC, che è piuttosto tranchant nel lasciare spazio alla
>     definizione di "dato".
>
>     Mi sa che è opportuno fare presente le nostre deduzioni in materia.
>
>     Carlo
>
>
>
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