EUCD and Italy
Alexandre Dulaunoy
alex at conostix.com
Mon Apr 29 19:28:45 UTC 2002
The EUCD seems to be in national italian law.
I got this mail from Andrea Monti :
(part French and Italian)
Date: Mon, 29 Apr 2002 20:42:30 +0200
From: lawfirm at andreamonti.net
To: Alexandre.Dulaunoy at ael.be
Subject: Re: EUCD en Italie
Bonjour Alexandre,
comme j'avais dit la directive europeene 29/01 a ete recue dans la loi
italienne avec la loi
1mars 2002 n.39
(on en peut voir le texte chez http://www.interlex.it/testi/01comunit.htm)
En particulier, le texte parle de la directive 29/01 a l'article 30 (c'est
dommage, mais j'ai
selement le texte en italien)
Art. 30 (Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di
taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di
cui all'articolo 1,
commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione
alla direttiva
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e
di adeguare e
coordinare le disposizioni v
a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori
e dei titolari dei
diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di
riproduzione, anche
indiretta, temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante
all'autore, tenendo
conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con
riferimento alla messa a
disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi
accesso nel luogo e nel
momento individua
c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il
diritto esclusivo di
autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno
possa avervi accesso nel
luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli
artisti interpreti ed
esecutori, nonché
d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo
l'esaurimento dello
stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà
nell'Unione europea,
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione,
distribuzione e
comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5
della direttiva
senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del
diritto d'autore;
f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione
dei meccanismi
tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi,
prevedendo adeguati
obblighi e divieti;
g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni
sul regime dei
diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.
Ce qu'on a fait, ici, c'est d'affirmer certains principles (sans entrer
dans le detail de la
directive) en laissant a un successif decret legislatif le "devoir"
d'etablir des regles plus
precises.
Le veritable probleme, selon moi, c'est que la loi italienne a bati un
systeme de
responsabilite' pour le fournisseur d'access au reseaux, aussi bien que
pour l'utilisateur, qui
laisse beaucoup peux d'espace pour ne pas etre considere' coupable de
n'importe quoi il s'est
passe a travers l'internet.
En particulier, on a "legalise'" le spyware. Cette loi contien un article
(le 31) qui tres
clairement dis que le fournisseur d'acess - pour ne pas etre considere
coupable de ce qui passe
sur ses serveurs - ne doit pas empecher l'utilisation des technologies
pour le control a
distance du respect du copyright.
J'ai parle' plus en detail de tout cela dans deux articles que j'ai
publie'. J'essayerai de les
traduire en francais le plus vite qu'il m'est possible.
Si tu as besoin d'avoir plus d'informations sois-tu libre de demander:)
a
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