EUCD and Italy

Alexandre Dulaunoy alex at conostix.com
Mon Apr 29 19:28:45 UTC 2002


The EUCD seems to be in national italian law.

I got this mail from Andrea Monti :

(part French and Italian)

Date: Mon, 29 Apr 2002 20:42:30 +0200
From: lawfirm at andreamonti.net
To: Alexandre.Dulaunoy at ael.be
Subject: Re: EUCD en Italie

Bonjour Alexandre,
comme j'avais dit la directive europeene 29/01 a ete  recue dans la loi 
italienne avec la loi 
1mars 2002 n.39
(on en peut voir le texte chez http://www.interlex.it/testi/01comunit.htm)
En particulier, le texte parle de la directive 29/01 a l'article 30 (c'est 
dommage, mais j'ai 
selement le texte en italien)

Art. 30 (Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di 
taluni aspetti del 
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di 
cui all'articolo 1, 
commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione 
alla direttiva 
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e 
di adeguare e 
coordinare le disposizioni v
a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori 
e dei titolari dei 
diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di 
riproduzione, anche 
indiretta, temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante 
all'autore, tenendo 
conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con 
riferimento alla messa a 
disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi 
accesso nel luogo e nel 
momento individua
c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il 
diritto esclusivo di 
autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno 
possa avervi accesso nel 
luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli 
artisti interpreti ed 
esecutori, nonché
d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo 
l'esaurimento dello 
stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà 
nell'Unione europea, 
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, 
distribuzione e 
comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 
della direttiva 
senza peraltro trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del 
diritto d'autore;
f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione 
dei meccanismi 
tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, 
prevedendo adeguati 
obblighi e divieti;
g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni 
sul regime dei 
diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti.


Ce qu'on a fait, ici, c'est d'affirmer certains principles (sans entrer 
dans le detail de la 
directive) en laissant a un successif decret legislatif le "devoir" 
d'etablir des regles plus 
precises.
Le veritable probleme, selon moi, c'est que la loi italienne a bati un 
systeme de 
responsabilite' pour le fournisseur d'access au reseaux, aussi bien que 
pour l'utilisateur, qui 
laisse beaucoup peux d'espace pour ne pas etre considere' coupable de 
n'importe quoi il s'est 
passe a travers l'internet.
En particulier, on a "legalise'" le spyware. Cette loi contien un article 
(le 31) qui tres 
clairement dis que le fournisseur d'acess - pour ne pas etre considere 
coupable de ce qui passe 
sur ses serveurs - ne doit pas empecher l'utilisation des technologies 
pour le control a 
distance du respect du copyright.
J'ai parle' plus en detail de tout cela dans deux articles que j'ai 
publie'. J'essayerai de les 
traduire en francais le plus vite qu'il m'est possible.

Si tu as besoin d'avoir plus d'informations sois-tu libre de demander:)
a






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