call for comments : law proposition

raphael calvelli raphaello-mouse at altern.org
Tue Dec 11 00:01:18 UTC 2001


This is a law that will be proposed to the italian parliament; Please 
comments (sorry for lack of translation, hope you guess the content).

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Proposta di Legge per il Senato (verrý presentata,
dopo controllo e verifica) dal Senatore Fiorello
Cortiana (Verdi) e forse altri)
PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori: FIORELLO, CORTIANA

Recante:  Norme in materia di pluralismo informatico e
software libero .


Sulla adozione e la diffusione del software libero e
la portabilita' dei documenti informatici nella
Pubblica Amministrazione

CAPO I   PRINCIPI GENERALII

Art. 1. Definizioni.
Comma1. Si definisce software libero il software (sia
sistemi operativi che applicativi) la cui licenza
d'uso permette la copia e la diffusione dei binari e
dei sorgenti senza restrizione alcuna,.che sia
liberamente scambiabile, copiabile e modificabile
purchË il software ottenuto dalle modifiche sia a  sua
volta ugualmente libero. Il software libero Ë a
sorgente aperto. Il software libero viene rilasciato
con una Licenza d'Uso di tipo Generale Pubblico, la
cui validitý Ë riconosciuta sul territorio italiano.
Comma2. Si definisce software a sorgente aperto, il
software di cui sia liberamente controllabile ,
leggibile e verificabile il codice sorgente con cui Ë
stato prodotto.
Comma 3. Si definisce formato di dati libero, un
formato di dati informatici le cui specifiche di
implementazione siano liberamente e disponibili ed
utilizzabili da chiunque anche in futuro.
Comma 4. Si definisce Licenza d'Uso Generale Pubblica
una licenza d'uso di prodotti software tale da
permetterne la libera scambiabilitý, copiabilitý e
modificabilitý, a patto che il software modificato
ricada sotto la stessa licenza. Anche software
prodotto solo con frammenti di codice proveniente da
software rilasciato sotto Licenza d'Uso Generale
Pubblica Ë diffuso a sua volta solo sotto la stessa
licenza. Il codice sorgente del software prodotto deve
essere sempre a disposizione. Una Licenza d'Uso
Generale Pubblica Ë descritta nell'Allegato 1.
Comma 5. Si definisce software proprietario un
programma, sul quale gravi diritto d autore, e che non
soddisfi i requisiti del software libero.
Comma 6. E' consentita la vendita di software libero
sotto Licenza d'Uso Generale Pubblica.
Comma 7. La cessione di software libero non ricade
sotto normativa SIAE.

CAPO II   PUBBLICA AMMINISTRAZIONEE

Art. 2 (obblighi per la Pubblica amministrazione)
Comma 1. La Pubblica Amministrazione privilegia nei
propri uffici l'impiego di software libero o almeno a
sorgente aperto se non esistono ragioni tecniche che
lo impediscano. Tale impiego Ë comunque esclusivo nel
caso in cui gli elaboratori contengano dati riservati
per motivi di riservatezza dei cittadini, sicurezza
dello stato o comunque dati che non devono essere
diffusi fuori dagli uffici della Pubblica
Amministrazione.
Comma 2. La Pubblica Amministrazione invia posta
elettronica contenente dati sensibili e/o riservati
solo se criptata.
Comma 3. La Pubblica Amministrazione che intenda
avvalersi di un software proprietario, in luogo di un
software libero, deve motivare analiticamente la
ragione della eventuale maggior spesa, sotto la
diretta responsabilitý del responsabile del
procedimento di cui all Art. 4 della Legge 7 agosto
1990, n. 241..

Art. 3
Comma 1. La P. A  produce e utilizza documenti
informatici (testi, carte, software, siti internet,
archivi, tabelle ecc.) in formato la cui leggibilitý
sia la pi˜ diffusa ed ampia possibile e si abbiano
garanzie che rimanga tale anche in futuro. Quindi
formati le cui specifiche di implementazione siano
liberamente e disponibili ed utilizzabili da chiunque
anche in futuro. Si dovrý evitare l'uso di documenti o
programmi leggibili solo da alcuni sistemi operativi e
non da altri. Dove possibile si dovranno utilizzare
formati liberi.
Comma 2. Non Ë consentito l'uso e il rilascio al
pubblico di documenti leggibili solo da un tipo di
programma o da programmi prodotti da una sola azienda.
CAPO 3: Pubblica Istruzione e ricerca
Art. 4
E' autorizzata la spesa di 500 milioni per
l'accensione di borse di studio o assegni di ricerca
finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo da parte
di enti pubblici o privati per lo sviluppo di software
libero (che verrý rilasciato sotto Licenza d'Uso
Generale Pubblica), in particolare che vada a coprire
carenze in settori tecnici che presentino speficitý
per l'Italia (ad esempio programmi di contabilitý, per
la denuncia dei redditi, per la gestione e la
catalogazione dei beni culturali, CAD).

Art. 5
Comma 1. Si incentivano le scuole secondarie pubbliche
ad inserire nei loro programmi di informatica una
sezione specifica sul software libero.
Comma 2. Si incentivano le scuole pubbliche ad
impiegare, nello svolgimento delle attivita'
didattiche, software libero (e/o a sorgente aperto) e
formati di dati liberi.
Comma 3. Si dovrý preferire una trattazione degli
argomenti didattici che privilegi la conoscenza di
tutti i sistemi operativi e non solo di alcuni.
Comma 4. Il programma di studio dovrý prevedere la
possibilitý di studiare e verificare il codice
sorgente dei sistemi operativi.

[Art. 6 (controverso)
Viene istituito un Osservatorio sul Software Libero
che si occupa della diffusione del software libero
nella Pubblica Amministrazione e presso le imprese
private e della raccolta e diffusione di dati,
documentazione, assistenza per progetti di ricerca e
sviluppo. L'Osservatorio coordina i progetti di cui
all'Art. 4 di questo testo.]

Art. 7 Norma transitoria.
Per evitare problemi pratici operativi alla Pubblica
Amministrazione si dý un tempo di anni 3 per mettersi
in regola con le indicazioni dell'articolo 2 sul
software impiegato, di anni 1 per il software che
tratta dati sensibili. Di mesi 6 per le indicazioni
circa il formato dei documenti della Pubblica
Amministrazione.

Allegato 1 Licenza d'Uso Generale Pubblica
Traduzione in italiano della Gnu GPL



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