Non vorrei aver interpretato male il burocratichese adottato nell'ultima parte della risposta. Mi sembra di aver intuito che la Ditta infratel, essendo detentrice del codice può riservarsi la discrezionalità di mostrare il codice, in quanto come "dato" non é ascrivibile a un documento come prescritto dal foia. Tuttavia essendo stato commissionato da una pubblica amministrazione é soggetto all' art 69 del CAD. Quindi bisogna vedere come infratel intende far cadere il piatto della bilancia.. 
Questo mi par di capire, ma quasi sicuramente mi posso sbagliare. 

Il 30 ago 2017 18:18, "Carlo Piana" <carlo@piana.eu> ha scritto:
On 30/08/2017 17:53, Michele wrote:
Hanno risposto dal MISE. Dicono che bisogna chiedere a Infratel Italia Spa.
Hanno provveduto loro a girare la comunicazione di accesso agli atti, ma
riparte da oggi il termine di 30gg.
Allego PDF.

Ciao,
Michele


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La valutazione che non sia "documento, dato o informazione" mi sembra peregrina, e già se non erro abbiamo giurisprudenza.

Comunque affermano che è soggetto a pubblicazione ex art. 69 CAD (corretto) per cui, che differenza fa? E soprattutto, visto che è prevista l'ostensione pubblica, perché mai non dovrebbe applicarsi apputo l'accesso civico pre-FOIA, che tende a far eseguire gli obblighi di ostensione pubblica quando essi non avvengano?

Mi sa che o loro o io non abbiamo letto bene quello che scrive l'ANAC, che è piuttosto tranchant nel lasciare spazio alla definizione di "dato".

Mi sa che è opportuno fare presente le nostre deduzioni in materia.

Carlo



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