<div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr">Spiluccando nel sito AgID le richieste ritenute fondate (<a href="https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa">https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa</a>) si vede:<div><br></div><div> - alla data 21/04/2021 sono state registrate 524 richieste</div><div> - il livello medio delle richieste è estremamente basico (non c'è il contatto per il responsabile digitale, non puoi accedere con SPID, etc)</div><div> - il 99% delle richieste è verso piccoli enti (ad es., l'Ordine degli Ingegneri del Comune di xxx)</div><div><br></div><div>Anche solo controllare che il singolo l'invito sia stato recepito non è banale, ed immagino vada per le lunghe...</div><div>Come dici tu, vedremo cosa succederà e come, perché le sanzioni non sono (solo) un atto amministrativo, ma anche politico: se le commini, vuol dire che hai avuto un placet politico per farlo.<br></div><div>I piccoli enti non contano nulla, il vero test lo si fa sui Ministeri (l'ultima pratica registrata è stata comminata al Ministero del Lavoro).</div><div>Poi sappiamo tutti che nessuna PA è esente da peccato, ma da qualche parte bisogna pure iniziare. Vedremo.</div></div></div></div><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">On Sat, 12 Jun 2021 at 09:20, Federico Leva (Nemo) <<a href="mailto:nemowiki@gmail.com">nemowiki@gmail.com</a>> wrote:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">La pagina <br>
<a href="https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale</a> afferma: <br>
«Percorso Funzione A – Presunte violazioni del CAD. Il regolamento <br>
relativo a questa funzione è in fase di aggiornamento a seguito delle <br>
modifiche normative introdotte dall'articolo 41 del Decreto-Legge 31 <br>
maggio 2021, n. 77».<br>
<br>
In effetti questo DL introduce poteri investigativi e sanzioni <br>
apparentemente pressoché automatiche, di almeno 10 k€, piú deferimenti <br>
disciplinari e blocco dei premi di risultato per i dirigenti <br>
responsabili nelle amministrazioni. Ci credo poco, a meno che AgID <br>
assuma una legione di tecnici per applicare per davvero queste <br>
disposizioni (a partire da AgID stessa, che è la prima a violare <br>
pressoché tutte le norme pertinenti), però vedremo.<br>
<br>
<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12</a><br>
<br>
ART. 41<br>
<br>
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)<br>
<br>
1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana<br>
ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche<br>
amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla<br>
realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa<br>
o di resilienza, nonche' garantire il coordinamento informativo<br>
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,<br>
regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle<br>
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il<br>
territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3,<br>
lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto<br>
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e' aggiunto il<br>
seguente:<br>
"Art. 18-bis<br>
(Violazione degli obblighi di transizione digitale)<br>
<br>
1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e<br>
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di<br>
ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e<br>
digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle<br>
contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica<br>
nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su<br>
segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle<br>
relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,<br>
comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo<br>
e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui<br>
all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione<br>
strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di<br>
dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la<br>
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e'<br>
punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi<br>
prevista ridotta della meta'.<br>
2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state<br>
commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,<br>
procede alla contestazione nei confronti del trasgressore,<br>
assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e<br>
documentazione e per chiedere di essere sentito.<br>
3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,<br>
assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato<br>
rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare la<br>
condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando<br>
le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari<br>
di ciascuna amministrazione, nonche' ai competenti organismi<br>
indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni<br>
su apposita area del proprio sito internet istituzionale.<br>
4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della<br>
misurazione e della valutazione della performance individuale dei<br>
dirigenti responsabili e comportano responsabilita' dirigenziale e<br>
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo<br>
30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli<br>
13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e<br>
dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,<br>
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.<br>
5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati,<br>
documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di<br>
trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'<br>
di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 50, comma<br>
3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice,<br>
dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017,<br>
n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18<br>
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17<br>
dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma<br>
2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di<br>
cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria<br>
nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica,<br>
per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la<br>
disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle<br>
sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio<br>
dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della<br>
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50<br>
per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui<br>
all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,<br>
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.<br>
6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di<br>
violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di<br>
violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID<br>
segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio<br>
dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la<br>
transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente<br>
il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli<br>
obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine<br>
perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita' della violazione,<br>
avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere<br>
esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei<br>
ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il<br>
Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per<br>
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la<br>
gravita' della violazione, puo' nominare un commissario ad acta<br>
incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano<br>
compensi, indennita' o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi<br>
riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del<br>
potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,<br>
della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno<br>
2003, n. 131.<br>
7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di<br>
contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle<br>
sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.<br>
8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le<br>
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione<br>
vigente.".<br>
2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.<br>
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.<br>
221, sono apportate le seguenti modificazioni:<br>
a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con<br>
lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con<br>
cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai<br>
commi 1 e 1-bis.";<br>
b) dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il seguente:<br>
"4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente<br>
articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo<br>
18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".<br>
3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo<br>
2005, n. 82, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il<br>
difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della<br>
segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per<br>
l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis"; il quarto, il<br>
quinto e il sesto periodo sono soppressi.<br>
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