<div dir="auto"><div><br><br><div class="gmail_quote"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Il lun 14 giu 2021, 15:23 Maria Pia Dall'Armellina <<a href="mailto:mariapia.dallarmellina@gmail.com">mariapia.dallarmellina@gmail.com</a>> ha scritto:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="auto"><div>Segnalo che é ancora in corso l"esposto sul caso citato art 68 e Cad</div><div dir="auto"><a href="https://mobile.twitter.com/wikimediaitalia/status/1287722151144038400?lang=bg" target="_blank" rel="noreferrer">https://mobile.twitter.com/wikimediaitalia/status/1287722151144038400?lang=bg</a></div><div dir="auto"></div></div></blockquote></div></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><a href="https://www.lavocedibolzano.it/passaggio-obbligato-a-microsoft-nelle-scuole-altoatesine-esposto-del-movimento-5-stelle/">https://www.lavocedibolzano.it/passaggio-obbligato-a-microsoft-nelle-scuole-altoatesine-esposto-del-movimento-5-stelle/</a><br></div><div dir="auto"><br></div><div dir="auto"><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="auto"><div dir="auto"><br><br><div class="gmail_quote" dir="auto"><div dir="ltr" class="gmail_attr">Il lun 14 giu 2021, 15:03 Michele <<a href="mailto:puster@fsfe.org" rel="noreferrer noreferrer" target="_blank">puster@fsfe.org</a>> ha scritto:<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Su Difensore Civico AGID e art.68 CAD c'è un precedente:<br>
<br>
<a href="https://server-nexa.polito.it/pipermail/nexa/2021-May/021319.html" rel="noreferrer noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">https://server-nexa.polito.it/piphttps://mobile.twitter.com/wikimediaitalia/status/1287722151144038400ermail/nexa/2021-May/021319.html</a><br>
<br>
<br>
<br>
On 14/06/21 14:34, Stefano Costa Bot wrote:<br>
> Spiluccando nel sito AgID le richieste ritenute fondate<br>
> (<a href="https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa" rel="noreferrer noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa</a><br>
> <<a href="https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa" rel="noreferrer noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale/segnalazioni-cad/inviti-pa</a>>)<br>
> si vede:<br>
> <br>
> - alla data 21/04/2021 sono state registrate 524 richieste<br>
> - il livello medio delle richieste è estremamente basico (non c'è il<br>
> contatto per il responsabile digitale, non puoi accedere con SPID, etc)<br>
> - il 99% delle richieste è verso piccoli enti (ad es., l'Ordine degli<br>
> Ingegneri del Comune di xxx)<br>
> <br>
> Anche solo controllare che il singolo l'invito sia stato recepito non è<br>
> banale, ed immagino vada per le lunghe...<br>
> Come dici tu, vedremo cosa succederà e come, perché le sanzioni non sono<br>
> (solo) un atto amministrativo, ma anche politico: se le commini, vuol<br>
> dire che hai avuto un placet politico per farlo.<br>
> I piccoli enti non contano nulla, il vero test lo si fa sui Ministeri<br>
> (l'ultima pratica registrata è stata comminata al Ministero del Lavoro).<br>
> Poi sappiamo tutti che nessuna PA è esente da peccato, ma da qualche<br>
> parte bisogna pure iniziare. Vedremo.<br>
> <br>
> On Sat, 12 Jun 2021 at 09:20, Federico Leva (Nemo) <<a href="mailto:nemowiki@gmail.com" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">nemowiki@gmail.com</a><br>
> <mailto:<a href="mailto:nemowiki@gmail.com" rel="noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">nemowiki@gmail.com</a>>> wrote:<br>
> <br>
> La pagina<br>
> <a href="https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale" rel="noreferrer noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale</a><br>
> <<a href="https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale" rel="noreferrer noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">https://www.agid.gov.it/it/agenzia/difensore-civico-il-digitale</a>><br>
> afferma:<br>
> «Percorso Funzione A – Presunte violazioni del CAD. Il regolamento<br>
> relativo a questa funzione è in fase di aggiornamento a seguito delle<br>
> modifiche normative introdotte dall'articolo 41 del Decreto-Legge 31<br>
> maggio 2021, n. 77».<br>
> <br>
> In effetti questo DL introduce poteri investigativi e sanzioni<br>
> apparentemente pressoché automatiche, di almeno 10 k€, piú deferimenti<br>
> disciplinari e blocco dei premi di risultato per i dirigenti<br>
> responsabili nelle amministrazioni. Ci credo poco, a meno che AgID<br>
> assuma una legione di tecnici per applicare per davvero queste<br>
> disposizioni (a partire da AgID stessa, che è la prima a violare<br>
> pressoché tutte le norme pertinenti), però vedremo.<br>
> <br>
> <a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12" rel="noreferrer noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12</a><br>
> <<a href="https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12" rel="noreferrer noreferrer noreferrer noreferrer" target="_blank">https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77~art41!vig=2021-06-12</a>><br>
> <br>
> ART. 41<br>
> <br>
> (Violazione degli obblighi di transizione digitale)<br>
> <br>
> 1. Al fine di assicurare l'attuazione dell'Agenda digitale italiana<br>
> ed europea, la digitalizzazione dei cittadini, delle pubbliche<br>
> amministrazioni e delle imprese, con specifico riferimento alla<br>
> realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa<br>
> o di resilienza, nonche' garantire il coordinamento informativo<br>
> statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale,<br>
> regionale e locale e la tutela dei livelli essenziali delle<br>
> prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il<br>
> territorio nazionale nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3,<br>
> lett. b-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al decreto<br>
> legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo l'articolo 18, e' aggiunto il<br>
> seguente:<br>
> "Art. 18-bis<br>
> (Violazione degli obblighi di transizione digitale)<br>
> <br>
> 1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e<br>
> monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di<br>
> ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e<br>
> digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle<br>
> contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica<br>
> nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su<br>
> segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle<br>
> relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2,<br>
> comma 2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo<br>
> e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui<br>
> all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione<br>
> strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di<br>
> dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la<br>
> trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri e'<br>
> punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi<br>
> prevista ridotta della meta'.<br>
> 2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state<br>
> commesse una o piu' violazioni delle disposizioni di cui al comma 1,<br>
> procede alla contestazione nei confronti del trasgressore,<br>
> assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e<br>
> documentazione e per chiedere di essere sentito.<br>
> 3.L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate,<br>
> assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato<br>
> rispetto al tipo e alla gravita' della violazione, per conformare la<br>
> condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando<br>
> le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari<br>
> di ciascuna amministrazione, nonche' ai competenti organismi<br>
> indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni<br>
> su apposita area del proprio sito internet istituzionale.<br>
> 4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della<br>
> misurazione e della valutazione della performance individuale dei<br>
> dirigenti responsabili e comportano responsabilita' dirigenziale e<br>
> disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo<br>
> 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dagli articoli<br>
> 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e<br>
> dall'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,<br>
> convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.<br>
> 5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati,<br>
> documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di<br>
> trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonche'<br>
> di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 50, comma<br>
> 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3bis, 64-bis del presente Codice,<br>
> dall'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017,<br>
> n. 217 e dall'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18<br>
> ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17<br>
> dicembre 2012, n. 221, ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma<br>
> 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di<br>
> cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria<br>
> nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica,<br>
> per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la<br>
> disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle<br>
> sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio<br>
> dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della<br>
> spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50<br>
> per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui<br>
> all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,<br>
> con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.<br>
> 6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di<br>
> violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonche' di<br>
> violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID<br>
> segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio<br>
> dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la<br>
> transizione digitale, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente<br>
> il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli<br>
> obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine<br>
> perentorio, proporzionato al tipo e alla gravita' della violazione,<br>
> avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere<br>
> esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei<br>
> ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il<br>
> Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per<br>
> l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la<br>
> gravita' della violazione, puo' nominare un commissario ad acta<br>
> incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano<br>
> compensi, indennita' o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi<br>
> riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del<br>
> potere sostitutivo di cui agli articoli 117, comma 5, e 120, comma 2,<br>
> della Costituzione, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno<br>
> 2003, n. 131.<br>
> 7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di<br>
> contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle<br>
> sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.<br>
> 8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le<br>
> risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione<br>
> vigente.".<br>
> 2. All'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.<br>
> 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.<br>
> 221, sono apportate le seguenti modificazioni:<br>
> a) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con<br>
> lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalita' con<br>
> cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai<br>
> commi 1 e 1-bis.";<br>
> b) dopo il comma 4-quater, e' aggiunto il seguente:<br>
> "4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente<br>
> articolo e' accertata dall'AgID ed e' punita ai sensi dell'articolo<br>
> 18-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.".<br>
> 3. All'articolo 17, comma 1-quater, del decreto legislativo 7 marzo<br>
> 2005, n. 82, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il<br>
> difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della<br>
> segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per<br>
> l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis"; il quarto, il<br>
> quinto e il sesto periodo sono soppressi.<br>
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